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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Nelle presenti condizioni generali si intende come “venditrice” o “concessionario” la GRIVSOLUTION s.r.l. con sede in Casoria

alla Via Giuseppe Bonito, snc, partita IVA 07275551211, si intendono come “concedente” o “produttore” le società che si occupano

della produzione, lavorazione e trasformazione dei “prodotti”; si intendono come “cliente”, “acquirente” o “compratore” le

industrie del settore lavorazione e trasformazione lamiere, metalli, materie plastiche ecc., che li utilizzeranno per completare il

proprio prodotto finito, le industrie che producono prodotti destinati al privato ed al pubblico utilizzo, ed i rivenditori di prodotti

tecnici per le industrie, che abbiano richiesto a GRIVSOLUTION s.r.l. la fornitura dei “prodotti” commercializzati e/o assemblati dal

“concedente” o “produttore”; si intende come “prodotti” gli articoli tecnici, elettrici ed accessori per le industrie oggetto

dell’attività commerciale del “venditore” e prodotti dal “concedente” o “produttore”; si intendono per “utilizzatori finali” o

“consumatori finali”, i soggetti che acquisteranno dal “cliente”, “acquirente” o “compratore” i “prodotti”, anche a seguito di

lavorazione o trasformazione degli stessi.

1) ASPETTI GENERALI.

La “venditrice” fornisce esclusivamente sulla base delle proprie condizioni generali. Le presenti condizioni generali si

applicano, in via residuale, anche ai rapporti con i “consumatori finali”, in quanto compatibili con le disposizioni contenute

nell’art. 1469 bis c.c.

Diverse condizioni generali di fornitura di un “acquirente” non verranno mai riconosciute, anche nel caso in cui la “venditrice”

non ne escluda espressamente l’applicabilità e anche se il “compratore” nel suo ordine ha stabilito che esso viene posto in

base alle proprie condizioni generali.

E’ fatta salva la possibilità per la “venditrice” di modificare le proprie condizioni generali ovvero di riconoscere l’applicabilità

delle condizioni generali dell’ “acquirente”, purché ciò sia fatto dalla “venditrice” espressamente e per iscritto. Ogni

modificazione o integrazione delle presenti condizioni potrà comunque essere effettuata esclusivamente in forma scritta

inclusa anche l’eventuale rinuncia alla necessità della forma scritta per eventuali modifiche.

Le presenti condizioni generali si hanno per riconosciute ed espressamente accettate dal “compratore”, per quanto occorrer

possa, con l’invio dell’ordine di acquisto ovvero comunque con il ricevimento della fattura inviata dalla “venditrice”. Il “cliente”

ha comunque l’obbligo di prendere nota delle presenti condizioni generali sin dal momento in cui intende avviare delle

trattative commerciali con la “venditrice”.

2) ORDINE DI ACQUISTO.

2.1. La merce viene ordinata per iscritto dal “cliente” e per il “cliente” l’ordine ha efficacia di proposta irrevocabile di acquisto.

L’ordine viene accettato dalla “venditrice” con la trasmissione al “cliente”, a mezzo telefax o posta elettronica della conferma

d’ordine ovvero, in mancanza di questa, al momento della emissione della fattura o documento equivalente, che in tal caso ha

anche efficacia di conferma d’ordine.

2.2. La “venditrice” si riserva in ogni caso la possibilità di modificare l’ordine di acquisto entro 15 giorni dal ricevimento del

medesimo, nel caso in cui siano necessarie modifiche all’ordine stesso, ovvero di respingere entro lo stesso termine l’ordine

di acquisto, qualora per qualsiasi ragione non sia possibile soddisfarlo secondo la propria libera determinazione.

2.3. Eventuali disegni, illustrazioni, cataloghi o altri documenti relativi ai prodotti della venditrice, comunque trasmessi dalla

“venditrice” all’ “acquirente”, hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti per la “venditrice” in merito alla qualità,

alla quantità ovvero ad altre caratteristiche dei prodotti forniti al “compratore”.

3) CONDIZIONI DI FORNITURA.

3.1. L’obbligo di adempimento per la “venditrice” sorgerà esclusivamente nel momento della consegna della merce allo

spedizioniere ovvero nel momento della consegna diretta al “cliente” che l’avesse richiesta.

3.2. In ogni caso, nessuna responsabilità potrà sorgere a carico della “venditrice” per il mancato rispetto dei termini di

consegna in caso di difficoltà di approvvigionamento, forza maggiore, sciopero, serrata, disposizioni dell’autorità, guasti interni

e ritardi di fornitura da parte dei propri fornitori, così come per ogni altro evento che si verifichi, imprevisto o imprevedibile per

la “venditrice”. In questi casi la “venditrice” potrà indicare un congruo successivo termine di consegna, con esclusione per il

“cliente” del diritto di recesso o risoluzione del contratto, salvo diversi accordi scritti tra le parti.

3.3. Le date indicate per la consegna da parte della “venditrice” sono puramente indicative e comunque la “venditrice” avrà

eseguito puntualmente le consegne anche se queste verranno spedite entro il 45° giorno dalla data prevista. Il “cliente” potrà

esercitare il proprio diritto di recesso dal contratto solo se, dopo il decorso di tale termine, avrà richiesto per iscritto alla

“venditrice” di dare esecuzione all’ordine fissando un termine non inferiore a 15 giorni per l’esecuzione dell’ordine stesso

decorrente dal ricevimento della comunicazione scritta e solo nel caso in cui anche questo termine sia inutilmente decorso. E’

comunque escluso ogni altro diritto a favore del cliente (a titolo esemplificativo: risarcimento danni).

3.4. La “venditrice” ha facoltà di eseguire forniture parziali.

4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO.

4.1. Il pagamento delle fatture della “venditrice” dovrà integralmente avvenire al momento della consegna della merce al

trasportatore ovvero al “cliente” che ne abbia fatto richiesta, salvo diversa comunicazione scritta della “venditrice”. Questo

vale anche come termine di pagamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

4.2. I pagamenti devono essere eseguiti nella sede della “venditrice” al netto di qualsiasi onere e spesa. Il “cliente” esprime

sin dalla impartizione dell’ordine il proprio assenso affinché i crediti derivanti dalle forniture eseguite conformemente alle

presenti condizioni possano essere ceduti a terzi (factor o altro) rinunciando sin da ora a ogni eccezione in proposito.

4.3. La “venditrice” si riserva di accettare cambiali e assegni quale mezzo di pagamento. In tal caso però ogni costo connesso

con l’incasso di tali mezzi di pagamento, compreso lo sconto bancario, spese di protesto, spese processuali per il loro incasso

ed ogni altro costo e spesa, sono a carico del “cliente”.

4.4. E’ esclusa la compensazione o l’eccezione di adempimento a favore del “compratore” a meno che le sue pretese non

siano fondate su una decisione giudiziale passata in giudicato.

4.5. Nonostante eventuali diverse indicazioni del cliente, è sempre rimessa alla “venditrice” la facoltà di imputare i pagamenti

a qualsiasi pretesa creditoria risalente nel tempo, ovvero a interessi. 4.6. Il ritardato pagamento del prezzo ovvero il verificarsi

di una qualsiasi altra ipotesi prevista nel successivo punto 5), comporterà la decadenza del “compratore” dal termine ai sensi

dell’art. 1186 c.c. nonché il diritto per la “venditrice” di richiedere il pagamento anticipato per tutti i crediti relativi a forniture già

eseguite ovvero in corso di esecuzione, sia che la “venditrice” abbia emesso la fattura sia che quest’ultima ancora non sia

stata emessa.

5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

La “venditrice” potrà recedere con effetto immediato dalla singola fornitura dandone avviso al “compratore” qualora si verifichi

uno dei seguenti casi:

5.1. il “compratore” non provveda puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla “venditrice” per le forniture eseguite fino a

quel momento e già scadute, senza necessità di alcuna messa in mora;

5.2. il “compratore” non provveda puntualmente a ritirare la merce messa a sua disposizione nonostante il decorso del

termine di 15 giorni dall’invio di un sollecito scritto;

5.3. il “compratore” non eserciti la propria attività, chiuda la propria azienda, non evada la corrispondenza o resti di fatto

inattivo per oltre 30 giorni consecutivi;

5.4. siano avviati qualsiasi procedimento, azione o istanza in relazione al “compratore” per concordato stragiudiziale, richiesta

di amministrazione controllata, liquidazione o scioglimento, nomina di liquidatore, di curatore, di commissario amministratore,

istanza di fallimento o di concordato;

5.5. si sia verificato un cambiamento nell’assetto o nel controllo societario, ivi comprese la variazione dell’identità dei soci,

degli amministratori e dirigenti del “compratore”.

Nel caso di risoluzione del contratto, il “compratore” sarà comunque tenuto al regolare pagamento delle forniture eseguite

dalla “venditrice” in base a ordini trasmessi dal compratore sino al momento della comunicazione di risoluzione ovvero di

recesso. Nel caso di risoluzione del contratto è fatta altresì esclusione di qualsiasi indennità o diritto al risarcimento del

“compratore”.

6) RITARDI DI PAGAMENTO, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.

6.1. Nel caso in cui il pagamento avvenga dopo il termine indicato al punto 4.1., la “venditrice” potrà recedere dal contratto

alle condizioni previste dal punto 5.1. nonché automaticamente richiedere, senza che sia necessaria la costituzione in mora

del “compratore”, il pagamento degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1282 c.c. nella misura convenzionalmente

convenuta del 5% annuo, determinato come segue:

6.1.a. per le fatture con data anteriore al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 16° giorno del secondo mese successivo a

quello della data della fattura;

6.1.b. per fatture con data del giorno successivo al giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal primo giorno del terzo mese

successivo a quello della data della fattura.

Gli interessi corrispettivi saranno dovuti fino al completo pagamento dei crediti della “venditrice”. La previsione degli interessi

corrispettivi non pregiudica né implica rinuncia della “venditrice” agli interessi moratori, maturandi e da calcolarsi ai sensi degli

artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il ritardato pagamento del prezzo comporterà altresì la decadenza con

effetto retroattivo dal diritto del compratore di conseguire i premi e/o gli sconti eventualmente spettanti. 6.2. Nel caso in cui il

cliente rifiuti di ritirare la merce, la venditrice potrà recedere dal contratto alle condizioni previste dal punto 5.2.

6.3. A titolo di penale convenzionale ai sensi dell’art. 1382 c.c., è riconosciuta alla “venditrice” una somma pari al 20% del

prezzo di vendita. E’ fatto salvo il diritto della “venditrice” a chiedere il risarcimento del maggior danno.

7) LUOGO DI ADEMPIMENTO E RISCHIO DI TRASFERIMENTO DELLA MERCE.

7.1. Il luogo di adempimento per tutte le reciproche obbligazioni è convenzionalmente Casoria (Napoli, Italia)

7.2. La merce viene fornita dalla “venditrice” franco fabbrica (Casoria , Napoli, Italia) a rischio del “cliente”. Il rischio

del trasporto è a carico del “cliente” non appena la merce viene consegnata allo spedizioniere o ad altro mezzo di trasporto,

anche nel caso in cui la “venditrice” organizzi il trasporto della merce con uno spedizioniere / trasportatore di sua fiducia.

7.3. Il “compratore” si obbliga a stipulare una adeguata assicurazione, sostenendone le relative spese, che copra tutti i rischi

che possano verificarsi durante il trasporto della merce, comunque esso venga effettuato, e che copra in ogni caso anche gli

ulteriori rischi derivanti da vizi e/o difetti della merce acquistata, comunque anche quelli riconducibili a responsabilità del

produttore ai sensi del DPR 224/1988. Il compratore dichiara altresì di manlevare la venditrice per ogni e qualsiasi pretesa di

terzi derivante da vizi e/o difetti della merce, ancorché connessi e/o dovuti alla produzione / fabbricazione della merce stessa,

comunque anche ai sensi del DPR 224/1988.

8) RECLAMI E GARANZIA.

8.1. Il “compratore” ha l’obbligo di esaminare immediatamente i “prodotti” subito dopo averli ricevuti.

8.2. Le contestazioni di eventuali vizi apparenti dovranno essere fatte al momento del ricevimento dei “prodotti”,

obbligatoriamente alla presenza del trasportatore; per i vizi occulti le contestazioni dovranno espressamente essere fatte al

più tardi entro 3 mesi dal ricevimento dei “prodotti” e comunque sempre con comunicazione scritta alla “venditrice”. In tal caso

la “venditrice” potrà richiedere al “cliente” l’invio o la messa a disposizione in luoghi dalla stessa “venditrice” indicati dei

“prodotti” contestati; il “cliente” dovrà provvedere a ciò entro 8 giorni facendo pervenire i “prodotti” nel luogo indicato dalla

“venditrice”. La “venditrice” si riserva di riconoscere i costi di trasporto esclusivamente nel caso in cui i vizi vengano

riconosciuti da essa “venditrice”. E’ comunque escluso il rimborso al “compratore” di altri costi e rimborsi.

8.3. E’ in ogni caso escluso che possano costituire motivo di contestazione, la qualità, la resistenza meccanica, il grado di

protezione, le tecniche di montaggio dei prodotti forniti, nel caso in cui essi rientrino nella tolleranza commerciale, ovvero non

risultino diversamente indicati espressamente nell’ordine di acquisto o siano comunque di limitata rilevanza o non siano

tecnicamente evitabili. 8.4. E’ altresì esclusa ogni responsabilità della “venditrice” per vizi e/o difetti dei “prodotti”, che

vengano denunciati dal “compratore” decorso il termine di 12 mesi dalla consegna dei “prodotti” meccanici e di 6 mesi dalla

consegna dei “prodotti” elettronici.

8.5. Nel caso in cui i vizi dei “prodotti” vengano riconosciuti dalla “venditrice”, la “venditrice” sarà liberata da ogni obbligo

inviando entro 30 giorni dal ricevimento dei “prodotti” contestati, un nuovo “prodotto” sostitutivo se trattasi di “prodotti”

meccanici e un “prodotto” revisionato se trattasi di “prodotti” elettronici. Alternativamente la “venditrice” potrà inviare una nota

di accredito allo stesso prezzo dell’ordine di acquisto per i “prodotti” viziati. Sono comunque esclusi ogni altro diritto e pretesa

del “cliente”.

8.6. La “venditrice” non sarà in alcun modo responsabile nei confronti degli “utilizzatori finali” dei “prodotti” venduti agli stessi

dagli “acquirenti”.

8.7. In relazione agli obblighi derivanti dalla vendita dei “prodotti”, la complessiva responsabilità della “venditrice” nei confronti

dell’ “acquirente” deve intendersi limitata per ogni evento entro il massimale costituito dal doppio del corrispettivo dovuto allo

stesso “acquirente” in relazione al singolo “prodotto” acquistato dall’ “acquirente”.

8.8. Resta inteso che sono in ogni caso escluse dalle limitazioni di cui sopra le ipotesi di dolo o colpa grave e il risarcimento

del danno dovuto dai “produttori” agli “utilizzatori finali” dei “prodotti” per il danno cagionato da difetti degli stessi nelle ipotesi

previste dal titolo II, Parte IV del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e da eventuali altre disposizioni

inderogabili di legge, rispetto alle quali non opera alcuna limitazione di responsabilità.

8.9. Al contempo, è espressamente convenuto che la “venditrice” non sarà responsabile nei confronti degli “acquirenti” e/o di

terzi in genere per qualsivoglia eventuale danno indiretto, incidentale o conseguente sofferto da tali soggetti, incluse, a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo, perdite di produttività, distruzione o sottrazione di beni, riduzione dei profitti,

mancata conclusione di contratti o rinuncia ad opportunità commerciali.

8.10. Resta inteso, tuttavia, che la “venditrice” non sarà in alcun modo ritenuta responsabile nell’ipotesi in cui la mancata

consegna dei “prodotti” agli “acquirenti” sia dipesa da cause di forza maggiore.

9. PATTO DI RISERVATO DOMINIO.

9.1. I “prodotti” rimangono di completa proprietà della “venditrice” fino al completo pagamento del prezzo. Il “cliente” è tenuto

a sua cura e spese a provvedere a tutti gli adempimenti e attività affinché la riserva di proprietà sia efficacemente e

validamente opponibile, conformemente alle norme giuridiche del paese di consegna dei “prodotti” forniti dalla “venditrice” a

qualunque avente causa del “cliente”. E’ fatto comunque salvo il diritto della “venditrice” al risarcimento di tutti i danni, diretti o

indiretti, conseguenti o comunque connessi con il recupero dei “prodotti” sui quali viene costituito il patto di riservato dominio

qui richiamato.

9.2. Il patto di riservato dominio sarà opponibile ai terzi creditori o aventi causa del “compratore” alle condizioni previste dalla

legge e comunque ai sensi anche dall’art. 11 del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, rinunciando comunque i terzi

succitati ad ogni eccezione relativa alla fatturazione e alla tenuta delle scritture contabili della “venditrice” nonché ad ogni

eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta ai sensi dell’art. 1462 c.c.

9.3. E’ esclusa la possibilità e la validità di ogni pignoramento o cessione in garanzia ai terzi dei “prodotti” senza il preventivo

assenso scritto della “venditrice”.

9.4. In caso di pignoramento dei prodotti da parte di terzi, il “cliente” è tenuto a avvisare immediatamente la “venditrice”. I costi

per la estinzione del sequestro o la sottrazione dal pignoramento o da altre misure cautelari vanno a carico del “cliente”. La

“venditrice” potrà anticiparli ed il “cliente” dovrà rimborsarli a semplice richiesta della “venditrice”, rimossa ogni contraria

eccezione.

10. RISERVATEZZA.

Il “compratore” non userà né rivelerà a terzi alcuna informazione riservata riguardante l’attività, gli affari della “venditrice” e in

generale i “prodotti” della “venditrice” di cui il “compratore” venga a conoscenza nel corso dei rapporti commerciali con la

“venditrice”. Oltre a ciò, il “compratore” eviterà che i suoi impiegati, amministratori, rappresentanti o agenti rivelino quanto

sopra. Qualsiasi diritto in relazione alle sopra indicate informazioni riservate fa capo esclusivamente alla “venditrice”, che ne è

l’unica titolare.

11. Il “compratore” dichiara di essere stato preventivamente informato e, per quanto di ragione, espressamente consente e

autorizza quanto segue:

a. che i dati forniti anche verbalmente per lo svolgimento della istruttoria preliminare nonché

dell’attività precontrattuale e, in caso di perfezionamento della presente proposta di acquisto e

relative condizioni generali, i dati relativi allo svolgimento della medesima e/o di ciascun ordine

siano trattati dalla “venditrice”, anche con modalità e procedure telematiche e informatiche, per le

finalità gestionali, statistiche, commerciali, di marketing e promozionali, di tutela del credito,

prevenzione del sovraindebitamento, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con criteri

standard prefissati per ogni opportuna operazione;

b. che il conferimento dei dati richiesti è necessario ai fini della presente proposta di acquisto e

relative condizioni generali;

c. che il trattamento potrà interessare anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla

fornitura dei beni e/o servizi oggetto della presente proposta di acquisto e relative condizioni

generali;

d. che i predetti dati possono essere comunicati a società, enti, consorzi ed associazioni aventi

finalità di tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati nell’ambito dei propri soci, aderenti e

relativi aventi causa nei limiti delle rispettive finalità istituzionali;

e. che i predetti dati possono altresì essere comunicati - ovvero può essere data possibilità di

accesso - a società controllate, controllanti o collegate, nonché a società, enti, consorzi ed

associazioni operanti in Italia o nei paesi membri dell’Unione Europea, aventi finalità di ricerche di

mercato e di marketing, gestionali, di gestione dei sistemi informativi, assicurative, di

intermediazione finanziaria, bancaria e non bancaria, di factoring, di leasing, di recupero crediti, le

quali potranno a loro volta comunicare i dati o concedere l’accesso ad essi nell’ambito dei propri

soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa per specifiche ricerche di mercato, per direct marketing

e promozione e vendita, anche a domicilio, di beni, prodotti e servizi.

In relazione al trattamento dei predetti dati, il “compratore” ha diritto di ottenere senza ritardo dalla “venditrice”:

a. la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la

comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su

cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi

con intervallo non inferiore a novanta giorni;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma autonoma o il blocco dei dati trattati in violazione di

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i

dati sono stati raccolti;

c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;

d. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi eccettuato il

caso in cui tale conoscenza si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi sproporzionati

rispetto al diritto tutelato.

Il titolare del trattamento è la “venditrice”, che ha sede nel luogo indicato nell’allegata proposta di acquisto o comunque nella

propria sede legale.

I dati saranno trattati da dipendenti e collaboratori della “venditrice” nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle

istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso

avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

12 DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

12.1. Oltre a quanto previsto dalle presenti condizioni, trova applicazione nei rapporti tra la “venditrice” ed il “cliente”

esclusivamente il diritto italiano con esclusione della convenzione di Vienna dell’11.4.1980 sulla vendita internazionale di beni

mobili.

12.2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dai contratti di compravendita tra il cliente e la venditrice è

esclusivamente Napoli Nord. La “venditrice” ha però facoltà di procedere giudizialmente nei confronti del “cliente” anche davanti al

Giudice dove il cliente ha la sua residenza, o la sua sede o il suo domicilio.

12.3. Il “cliente” dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali formalità doganali, fiscali e amministrative

relative all’introduzione dei prodotti forniti dalla “venditrice” nel paese di destinazione finale. A tale scopo dichiara di disporre

di tutte le conoscenze tecniche, amministrative e giuridiche necessarie, dichiarando di assumersi tutte le responsabilità al

regolare e puntuale espletamento di quanto sopra. Il “cliente” si obbliga altresì a manlevare la “venditrice”, a semplice

richiesta e rimossa ogni eccezione in proposito, da tutte le sanzioni, multe e contestazioni che venissero rivolte alla

“venditrice” in relazione agli obblighi sopra indicati. 13.4. La invalidità o la inefficacia di una delle clausole suindicate non

pregiudicherà la validità o l’efficacia delle altre disposizioni.

Casoria, il 01/09/2012

GRIVSOLUTION S.R.L.

Ai sensi e per gli effetti degli arti. 1341 e 1342 del Codice civile dichiaro espressamente di avere esaminato e approvato le

seguenti clausole sopra riportate: (1) prevalenza di queste condizioni generali di vendita; (2.1.) ordine avente efficacia di

proposta irrevocabile di acquisto; (2.2.) modifica unilaterale ordine di acquisto; (2.3.) esibizione di campioni di merce; (3.2.)

esenzione dall’obbligo di adempiere; (3.3.) date di consegna indicative e recesso del compratore; (3.4.) forniture parziali;

(4.3.) costi per cambiali e assegni; (4.4.) esclusione di compensazione ed eccezione di adempimento; (7.2.) trasferimento del

rischio; (7.3.) obbligo di assicurazione e responsabilità del compratore; (8.1.) obbligo di esame immediato della merce; (8.2.)

modalità e termini dei reclami; (8.5.) ritorno di merce contestata ed esclusione di ulteriori diritti del compratore; (8.6. 8.7. 8.8.

8.9. 8.10.) limitazione di responsabilità; (9) patto di riservato dominio; (12.1.) diritto applicabile; (12.2.) foro competente.

Casoria, il 01/09/2012

GRIVSOLUTION S.R.L.

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